AIRE E GLI IMMOBILI IN ITALIA – SI DICHIARA?
Niente esenzioni
Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.
L’abolizione dell’esenzione è conseguenza della procedura di infrazione 2018/4141 avviata dall’UE nei confronti dell’Italia, per violazione del principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali. Il motivo è che con questa esenzione si agevolavano i cittadini italiani residenti all’estero a scapito dei cittadini stranieri in possesso di un immobile in Italia.
Infatti l’articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che “Nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.
Il concetto di abitazione principale
Un soggetto che residente in Italia che ha la residenza anagrafica o il domicilio in un immobile di sua proprietà, può definire lo stesso come “abitazione principale”. Il concetto di abitazione principale, è molto importante nel sistema fiscale italiano. Questo, in quanto l’abitazione principale è esonerata dal pagamento delle imposte patrimoniali.
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Il trasferimento di residenza all’estero, con iscrizione AIRE fa decadere la qualifica di “abitazione principale”, per divenire, a seconda dei casi:
Abitazione “a disposizione”: se l’immobile non viene locato;
Abitazione “locata”: se l’immobile viene concesso in locazione.
La perdita della qualifica di “abitazione principale”, ha delle conseguenze da un punto di vista fiscale. Questo perché sia l’immobile considerato “a disposizione”, che quello “locato” sono soggetti ad un diverso regime di tassazione.
In entrambi i casi l’immobile sarà soggetto ad IMU ed all’applicazione delle imposte dirette (IRPEF o Cedolare Secca) e per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.
I pensionati
E’ opportuno far presente che AIRE e pensionati all’estero sono due condizioni differenti. E che dal 2021 solo per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022.
Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, MA SOLO perché rispetta le condizioni sulla pensione e NON perché è AIRE.
Questo come per legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
– art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
È da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
In conclusione, in tutti i casi e’ comunque consigliabile fare la dichiarazione.