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- Create Date 16/01/2024
- Last Updated 16/01/2024
Proposta di legge sull'abolizione dell'IMU sulla prima casa per gli italiani all'estero iscritti all'AIRE
IMU e PRIMA CASA
La normativa dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa da parte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero per ragioni professionali. Come spiega una nota dell’Agenzia Entrate, si tratta di una modifica inserita nell’articolo 2 del Decreto legge 69/2023, “resa necessaria al fine di rimediare ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea con lo scopo di uniformare la legislazione nazionale agli atti dell’Unione europea e alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea”. In particolare le novità sono due, e vanno a toccare l’aspetto temporale e logistico relativi al tempo di permanenza in Italia del contribuente prima del trasferimento e alla collocazione territoriale dell’immobile su cui sono stati applicati i benefici prima casa.
Quindi la disciplina su questo tipo di agevolazioni nasce nel Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. Di base il beneficio fiscale è applicabile soltanto se ricorrono determinati requisiti, alcuni oggettivi, altri soggettivi.
Per quanto riguarda invece le regole specifiche sui contribuenti emigrati all'estero prima che intervenissero le modifiche del suddetto Dl 69/2023, la precedente disciplina prevedeva che:
il contribuente emigrato all’estero per motivi di lavoro può godere delle agevolazioni, a prescindere dal requisito della residenza, se l’immobile acquistato si trova nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto dal quale l’acquirente dipende;
il cittadino italiano emigrato all’estero (stavolta per ragioni diverse dal lavoro) può godere delle agevolazioni, a prescindere dal requisito della residenza, in caso di acquisto di abitazione situata sull’intero territorio nazionale.
Ora, le modifiche apportate dal Dl 69 aboliscono del tutto la regola citata al punto 2 (trasferimenti non per lavoro), e ciò comporta quindi una ratio restrittiva rispetto allo spirito ben più permissivo della legge originaria. Vi è poi la modifica del punto 1 – riguardante chi si trasferisce per lavoro – che in pratica elimina il riferimento all’ubicazione dell’immobile nel Comune in cui ha sede, o esercita l’attività, il soggetto da cui l’acquirente dipende.
La nuova disciplina stabilisce allora che:
l’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro deve aver risieduto oppure svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
l’immobile deve essere situato nel Comune di nascita oppure nel Comune in cui lo stesso soggetto aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.
In buona sostanza, essendo presenti queste condizioni, il soggetto emigrato per ragioni di lavoro, può godere delle agevolazioni “prima casa” senza essere tenuto ad avere o spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione agevolata.
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