La Legge n. 470/88 prevede, allโart. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dallโAIRE di un comune allโAIRE di un altro comune, su nuova domanda dellโinteressato, a condizione che nel comune ove si richiede lโiscrizione vi siano membri del nucleo familiare giร iscritti in AIRE o in A.P.R. Al riguardo deve essere precisato che, come specificato nella Circolare del Ministero dellโInterno MIACEL n. 5/93,
“Il nucleo familiare รจ composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di etร inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di etร , qualora si trovino, a causa di infermitร o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilitร di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano
conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Lโaltra possibilitร di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, รจ data dal disposto di cui allโart. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti allโestero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autoritร consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda รจ accolta, lโinteressato deve, di conseguenza, essere iscritto nellโAIRE del medesimo comune.
La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza allโestero.
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