MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Iscrizione Aire ( Anagrafe degli Italiani residenti all’estero )

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I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano ad un altro all’estero devono fare una dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio. Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione presentandosi all’ufficio consolare dell’immigrazione, anche dopo i 90 giorni prescritti.

Art. 6 della legge n. 470/88 prevede inoltre che l’iscrizione anagrafica possa essere effettuata d’ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni richieste, ma di cui i competenti uffici consolari siano a conoscenza, sulla base dei dati in loro possesso e dei controlli effettuati. In questo caso, il cittadino deve essere informato dal Comune dell’avvenuta iscrizione, che può essere notificata all’interessato dall’ufficio consolare presso l’indirizzo estero conosciuto.

L’iscrizione all’AIRE è contestuale alla cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente – APR – e decorre dalla data di ricevimento da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio Consolare. Se, prima di partire, il cittadino dichiara al comune dell’ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione fatta al comune, a condizione che l’interessato si rechi anche, entro 90 giorni, all’ufficio consolare competente per fare la dichiarazione di trasferimento e che tale dichiarazione sia ricevuta dal comune entro un anno dall’espatrio. Se, invece, il connazionale non si reca all’ufficio consolare di immigrazione, sarà cancellato dal registro della popolazione residente (APR) per irreperibilità, un anno dopo la dichiarazione fatta al comune.

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