Per consentire la regolare tenuta dell’AIRE, nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all’estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all’estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l’aggiornamento in questione si sia verificato in Italia.
Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti:
A. il cambio di
- residenza,
- abitazione
- indirizzo (comunicazione da effettuare presso l’Ufficio consolare competente territorialmente entro novanta giorni dall’evento – art. 6 della Legge n. 470/1988),
B. le comunicazioni di Stato Civile relative alle variazioni che avvengono all’estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, dopo la traduzione e legalizzazione, al comune di iscrizione AIRE),
C. il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
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